Art. 1 E’ costituita la Fondazione Italia con sede in Roma 
                Art. 2 La durata della Fondazione è illimitata  
                Art.3 La Fondazione ha per scopi: la diffusione dell’arte 
                e della cultura italiana, la cultura d’impresa e la promozione 
                dei prodotti italiani in Italia e nel Mondo. 
                A tal fine la Fondazione si propone di: 
                a) organizzare conferenze seminari e rassegne; 
                b) svolgere attività editoriale, produzioni grafiche editoriali, 
                radiotelevisive, audiovisive; 
                c) curare anche con l’assegnazione di premi, borse di studio 
                e sussidi la ricerca e gli studi da parte di giovani studiosi 
                italiani e stranieri; 
                d) La Fondazione organizza il PREMIO ITALIA NEL MONDO, da assegnare 
                a personalità che con il proprio lavoro onorano l’immagine 
                dell’Italia nel mondo; Il PREMIO ITALIA NEL MONDO, potrà 
                essere assegnato anche a cittadini stranieri la cui attività 
                sia ricollegabile all’Italia; Per ciascuna edizione del 
                Premio gli organizzatori designati dal Consiglio Direttivo della 
                Fondazione dovranno provvedere a nominare un Comitato di Giuria 
                e un Presidente, che dovranno designare le personalità 
                da premiare; 
                Art.4 Nell’espletamento delle proprie attività 
                la Fondazione non si pone fini di lucro; 
                Art.5 La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con 
                le rendite del suo patrimonio; 
                Art. 6 Fanno parte della Fondazione: 
                a) I fondatori; 
                b) Componenti benemeriti; 
                c) Componenti onorari; 
                Sono fondatori le persone che hanno fondato la Fondazione, e quelli 
                che come tali potranno essere cooptati per le loro particolari 
                benemerenze e previa delibera del Consiglio Direttivo; 
                I componenti benemeriti con diritto di voto verranno indicati 
                dal Consiglio Direttivo; 
                I componenti onorari sono scelti dal Consiglio Direttivo fra tutte 
                quelle persone eminenti cui la Fondazione crede conveniente attribuire 
                tale carica. I componenti onorari non hanno diritto di voto. 
                Art. 7 Sono organi 
                  della Fondazione: 
                  a) L’Assemblea Generale; 
                  b) Il Consiglio Direttivo; 
                  c) Il Presidente; 
                  d) Il Segretario Generale; 
                  e) Il Tesoriere;  
                  Art. 8 L’Assemblea Generale è composta da tutti 
                  i Fondatori e dai componenti benemeriti; 
                  I componenti onorari non hanno diritto di voto, ma hanno la 
                  facoltà di partecipare alle assemblee.  
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